Credito d’imposta Formazione 4.0: potenziate le aliquote

Il MISE, nell’ottica di sviluppare delle competenze in merito alle tecnologie abilitanti nell’industria 4.0, ha potenziato il credito d’imposta formazione. Il nuovo decreto rende operativo il regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0: l’obiettivo è appunto quello di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione digitale e tecnologica e a preparare dipendenti e imprese al miglioramento continuo sui temi dell’industria 4.0.

Le nuove aliquote del credito d’imposta

Riportiamo di seguito le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0:

  • dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti certificati dal MISE;
  • dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti certificati dal MISE.

Per le grandi imprese il credito non ha variazioni e rimane al 30%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Rimane anche invariato l’aumento del credito al 60% per tutte le imprese nel caso in cui i lavoratori beneficiari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Credito d'imposta formazione potenziato per il 2022

Soggetti individuati dal MISE per la formazione 4.0

La formazione ammissibile per il credito d’imposta può essere erogata sia internamente, attraverso il personale dipendente, sia attraverso soggetti esterni all’impresa. Nel primo caso, l’azienda non beneficia del potenziamento delle aliquote: le misure del credito d’imposta formazione sono rispettivamente diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie.

Al contrario, nel secondo caso, si considerano ammissibili al credito le attività formative erogate da:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

Tra questi sopracitati rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

Altre novità del credito d’imposta

Condizione essenziale per l’erogazione del contributo, sarà l’ottenimento di una certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione, sia di consolidamento delle competenze professionali 4.0. Viene inoltre previsto un questionario standardizzato di assessment delle competenze per ciascun partecipante alle attività formative.

Rimangono invece invariati gli ambiti e le tematiche della formazione 4.0.

> Leggi anche: Credito d’imposta – Bonus Formazione 2022

Il bonus formazione 4.0 è compatibile con l’utilizzo di Fondi Professionali come, ad esempio, Fondimpresa ed è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili.

Kinetikon si occupa di accogliere la vostra richiesta, supportarvi nella scelta dei corsi più adatti alle vostre esigenze e stilare insieme una possibile proiezione del Credito di cui la vostra azienda può beneficiare. In qualità di soggetto accreditato dalla Regione Piemonte e di soggetto proponente qualificato Fondimpresa, proponiamo un catalogo formativo dedicato alle tecnologie abilitanti per la transizione all’impresa 4.0 indicate dal Mise: tutti i corsi del nostro catalogo rientrano nelle aree previste dal bonus formazione.