Credito d’imposta – Bonus formazione 4.0 2022
La legge di bilancio ha ampliato i costi ammissibili all’agevolazione, ma a differenza delle altre agevolazioni fiscali del piano Transizione 4.0, il bonus formazione, purtroppo non trova la proroga: il credito d’imposta per la formazione 4.0, al momento, resta operativo fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Bonus formazione 4.0: beneficiari
Possono richiedere il bonus formazione 4.0 tutti gli enti che hanno le seguenti caratteristiche:
- Imprese del territorio italiano indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- Enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività;
- Imprese comunque in regola rispetto alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse dal bonus le “imprese in difficoltà” ovvero in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali.
In particolare, i destinatari della formazione 4.0 sono i dipendenti dell’impresa beneficiaria: sono inclusi i lavoratori con contratto a tempo determinato e di apprendistato.
Caratteristiche della formazione 4.0
Il credito d’imposta formazione 2022 è applicabile alle spese di formazione sostenute dalle imprese per le seguenti aree tematiche:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative devono riguardare uno o più tra i seguenti ambiti aziendali: Vendite e Marketing, Informatica e Tecniche, Tecnologie di produzione.
Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
La formazione può essere fruita in modalità e-learning ed erogata da soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa e da soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali.
Spese ammissibili e intensità del credito d’imposta
Attualmente il credito d’imposta riguarda le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 in relazione al costo aziendale riferito alle ore dedicati ai corsi.
Il bonus formazione 4.0 copre le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.
In particolare, è riconosciuto in misura del:
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione delle spese di formazione sostenute dopo il 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Le novità del 2022
Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, cioè i dipendenti che hanno una delle seguenti caratteristiche:
- Coloro che che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi.
- Hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- Non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale, o coloro che hanno conseguito una delle suddette certificazioni da più di due anni, ma non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito;
- Hanno compiuto 50 anni;
- Hanno compiuto 25 anni e sostengono da soli il nucleo familiare;
- Sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% suddetta disparità;
- Appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia.
Il bonus formazione 4.0 è compatibile con l’utilizzo di Fondi Professionali come, ad esempio, Fondimpresa ed è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili.
Kinetikon si occupa di accogliere la vostra richiesta, supportarvi nella scelta dei corsi più adatti alle vostre esigenze e stilare insieme una possibile proiezione del Credito di cui la vostra azienda può beneficiare.
In qualità di soggetto accreditato dalla Regione Piemonte e di soggetto proponente qualificato Fondimpresa, proponiamo un catalogo formativo dedicato alle tecnologie abilitanti per la transizione all’impresa 4.0 indicate dal Mise: tutti i corsi del nostro catalogo rientrano nelle aree previste dal bonus formazione.